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Ordinanza — n. 11930/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11930/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 25/5/2021, la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa il 2/3/2020 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesca Battaglia in ordine al delitto di cui agli artt.81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché - esclusa la contestata recidiva - lo stesso era estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11930/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e del conseguente aumento dei termini di prescrizione.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza proseguimento dell'erogazione delle prestazioni retroattività della rendita d'invalidità tempestività tributaria premi assicurativi non pagati arretrati di contributi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: BATTAGLIA FRANCESCA nato a PALERMO il 02/07/1961 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/5/2021, la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia emessa il 2/3/2020 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesca Battaglia in ordine al delitto di cui agli artt.81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché - esclusa la contestata recidiva - lo stesso era estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo l'annullamento della decisione, che non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e del conseguente aumento dei termini di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. L'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, dispone che "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"; la norma, dunque, non si applica al caso di specie, che - come premesso - concerne la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla I. n. 638 del 1983.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 gliere estensore Il Presidente Giulio Sarno DEPOSITATO IN CANcEt 2