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Ordinanza — n. 11929/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds challenging the lower court's denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Radouan Bannour inadmissible. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the lower court had provided adequate and logical reasoning based on the severity of the drug offense, the nature of the storage, and the defendant's criminal history. Since the appeal did not contest these specific factual findings or present contrary evidence, the court ruled the grounds for appeal insufficient under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised do not contest the factual findings or legal reasoning of the lower court and fail to demonstrate a lack of grounds for the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances drug trafficking offense lack of grounds appeal criminal record assessment commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUAN BANNOUR nato il 25/11/1982 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/3/2021, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa il 29/11/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Radouan Bannour era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e diecimila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, rispondendo alla medesima censura qui riproposta, ha infatti motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con argomento adeguato, fondato su concreti elementi obiettivi e privo di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha richiamato la gravità della condotta (detenzione di 986,56 grammi di hashish, idonei a confezionare 5.193 dosi medie singole), la predisposizione della sostanza in panetti, le circostanze del controllo del ricorrente (in ore notturne, nei pressi di un giardino pubblico), i numerosi precedenti penali, anche specifici e di rilievo significativo; così concludendo, dunque, per un giudizio di sicura pericolosità sociale e di pervicacia nell'agire criminoso, come tale incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, delle quali, peraltro, non risulta emerso alcun elemento a favore.

A quanto precede, infine, si aggiunga che il ricorso non contesta affatto le citate considerazioni della Corte di appello, né indica alcun elemento di segno contrario eventualmente sottoposto ai giudici di merito, e non valutato.

4. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il igliere estensore Il Presidente 2 M oni Giulio Sarno DEPOSITATO IN CANC