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Ordinanza — n. 11927/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing balance rather than statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentencing balance and sanction treatment fell outside the specific grounds permitted for reviewing preliminary investigation decisions. The appellant argued the lower court erred in applying the penalty, but the court found these arguments did not align with the limited statutory exceptions allowing cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against preliminary investigation decisions are strictly limited to specific grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between request and decision, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the balancing of circumstances or the specific sanction applied are inadmissible unless the party acted without fault.

Parole chiave

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preliminary investigation decisions cassation appeal grounds sentencing balance review inadmissible appeal procedural costs award commisurazione della pena per stupefacenti aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 24/3/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì applicava (tra gli altri) a Ibrahim Shaba - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABA IBRAHIM nato il 05/03/1993 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/3/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì applicava (tra gli altri) a Ibrahim Shaba - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cui al dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 80 cpv. cod. pen, 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla sanzione irrogata ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il trattamento sanzionatorio (applicato nei termini di cui all'istanza formulata dal ricorrente) ed il bilanciamento delle circostanze.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 18 febbraio 2022 Il Ci liere este