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Ordinanza — n. 11926/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11926/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a Stefano Gualano con la pronuncia del Tribunale di Foggia a data 22/7/2020. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando la mancata assoluzione ed una pena troppo elevata.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11926/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In primo luogo, perché proposto personalmente dall'imputato in data 18/6/2021, quando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a Stefano Gualano con la pronuncia del Tribunale di Foggia a data 22/7/2020.
art. 613 cod. proc. pen
103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO STEFANO nato a SAN SEVERO il 11/12/1985 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIkrglira\--7VISTraTie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/1/2021, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a Stefano Gualano con la pronuncia del Tribunale di Foggia a data 22/7/2020.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando la mancata assoluzione ed una pena troppo elevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile, sotto un duplice profilo.

3. In primo luogo, perché proposto personalmente dall'imputato in data 18/6/2021, quando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. In secondo luogo, si osserva che a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. PAIA. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 202