Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded recidivism argument and lack of procedural fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's reasoning regarding recidivism was solid and free from manifest illogicality. The appellant argued the decision was flawed concerning recidivism, but the court noted the defendant had four prior drug possession convictions within a short timeframe showing serial criminality and no repentance. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and free from manifest illogicality, and the appellant has not acted without fault in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLY TOURE nato il 02/11/1999 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI; é
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/4/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 13/12/2019 dal locale Tribunale, con la quale Toure Koly era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed 800 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla recidiva, che sarebbe stata confermata con motivazione viziata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi proprio sulla questione qui riproposta, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti ed obiettivi elementi e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Koly è soggetto gravato da quattro condanne per detenzione illecita di stupefacenti, tutte divenute definitive tra il maggio 2018 ed il novembre 2019, e tutte relative a reati commessi prima di quello qui in esame, a data 25/11/2019. In forza di ciò, valorizzata la "natura seriale'dei delitti consumati, la loro vicinanza temporale, la completa assenza di ogni resipiscenza e la crescente pericolosità sociale dell'imputato, la Cote di appello ha quindi confermato la recidiva con argomento solido, rigoroso ed immeritevole di critica; argomento che, peraltro, nel ricorso non riceve alcuna effettiva censura.
4. Il Collegio di merito, peraltro, ha anche sottolineato che il Tribunale aveva "generosamente" riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con equivalenza sulla recidiva, nonostante l'assenza di ammissione di colpevolezza, da ciò risultando una pena che non poteva esser ulteriormente ridotta.
5. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente Giulio Sarno DEPOSITATO IN CA \