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Ordinanza — n. 11923/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds and agreement on sentencing under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived specific appeal grounds and agreed to the sentencing measure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for a review regarding the personal use of seized drugs, but this claim was implicitly abandoned when he accepted the penalty determination. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a sentence pronounced under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if the parties have agreed on the penalty and the appellant has not raised new grounds not previously waived.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 599-bis c.p.p. waiver of grounds agreement on penalty Cassation procedure detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 17/5/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Raffaele Petruccione con la pronuncia del locale Tribunale a data 13/10/2020.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCIONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 09/10/1965 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle parti,', udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/5/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Raffaele Petruccione con la pronuncia del locale Tribunale a data 13/10/2020.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'assenza di motivazione quanto all'uso personale dello stupefacente detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18