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Ordinanza — n. 11922/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against penalty reduction as parties waived grounds and agreed to new sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bruno and Carolina Mosca inadmissible because the parties had previously agreed to a new penalty determination under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants complained of lack of motivation regarding non-punishment causes and generic mitigating circumstances, but these arguments were implicitly waived when they concurred on the sentencing outcome. Consequently, the Court ruled that the procedural waiver precluded any further review of the generic grievances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties agree to a new penalty determination under Art. 599-bis c.p.p., they implicitly waive all other appeal grounds, rendering subsequent cassation appeals inadmissible for generic complaints.

Parole chiave

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Article 599-bis Article 610 procedural waiver penalty reduction inadmissible appeal generic grievances Cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del 15/6/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Francesco Bruno e Carolina Mosca con la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord a data 10/9/2020.
Art. 610 cod. proc. pen.
Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il Bruno, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 15/6/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Francesco Bruno e Carolina Mosca con la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord a data 10/9/2020.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il Bruno, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/10/1988 MOSCA CAROLINA nato a NAPOLI il 19/11/1968 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIl dato avviso alle parti . t J udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/6/2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a Francesco Bruno e Carolina Mosca con la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord a data 10/9/2020.

2. Propone ricorso per cassazione il Bruno, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in uno con il carattere eccessivo della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione. Propone ricorso anche la Mosca, con la stessa censura ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi risultano inammissibili.

3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali - in sede di appello - hanno rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alle doglianze sollevate in questa sede, peraltro con carattere del tutto generico.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ig