Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds and excessive penalty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly continued criminal facts and imposed an excessive sentence, while also contesting the expulsion measure. The Court ruled that these arguments did not fall within the permissible scope for cassation review and that the lower court's reasoning regarding the appellant's social danger was sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review sentences under Article 444 c.p.p. for general errors in reasoning or excessive penalties unless specific statutory grounds are met; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEESHAN MUHAMMAD nato il 03/05/1996 avverso la sentenza del 28/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/9/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone applicava a Muhammad Zeeshan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, sei mesi di reclusione e mille euro di multa in ordine al reato continuato di cui alla contestazione, ex d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Il Giudice non avrebbe applicato la continuazione tra i fatti di reato in esame e quelli di cui alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 10/7/2019, in atti, pur ricorrendone i presupposti; la relativa motivazione, peraltro, sarebbe contraddittoria. Si lamenta, ancora, il carattere eccessivo della pena, anche alla luce della modestia delle condotte, nonché la motivazione della sentenza in ordine alla disposta espulsione del ricorrente, a pena espiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
4. Con riguardo ai primi due motivi di impugnazione, la Corte osserva che gli stessi attengono al profilo motivazionale della decisione (in punto di continuazione esterna e di pena), ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; profili di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame.
5. In ordine, poi, alla misura di sicurezza dell'espulsione dello Zeeshan, a pena espiata, la stessa risulta sostenuta da motivazione del tutto congrua, solida e non censurabile. Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente reitera dal 2017 condotte criminose come quelle in esame, pressoché ininterrottamente, così mostrando di aver adottato una vera e propria scelta di vita criminale e, dunque, manifestando una particolare pericolosità sociale. A ciò si aggiunga, peraltro, che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, menzionata nel ricorso, non è sostenuta da alcuna documentazione, e che, in ogni caso, il giudizio sulla pericolosità sociale dovrà essere rinnovato al momento dell'esecuzione della stessa misura di sicurezza, allorquando ne dovrà essere verificata l'attualità.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il gliere estensore Il Presidente o Mengonp, Giulio Sarno DEPOSITATO