Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of structural motivation defects and refusal to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision suffered no structural defects in its reasoning. The appellant argued for a new evaluation of facts and denial of generic mitigating circumstances, but the court emphasized that the appellate court's findings were logically sound and based on clear evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters; appeals based on alleged motivation defects are inadmissible if the lower court's reasoning is structurally coherent and grounded in undisputed evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ANGELO nato a CATANIA il 17/04/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/3/2021, la Corte di appello di Catania riformava solo in punto di pena la pronuncia emessa il 12/5/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Angelo Condorelli ed Umberto Marino erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione Condorelli, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, la cui motivazione sarebbe viziata con riguardo al giudizio di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che era stato proprio il Condorelli - non il complice Marino, rimasto sul ciglio della strada - a scendere dalla vettura, dirigersi verso i cespugli e, pur in ore serali ed autunnali, trovare "a colpo sicuro" il borsone (nero) contenente lo stupefacente, lì occultato. Dal che, con argomento logico e rigoroso, la prova della piena consapevolezza della presenza dell'oggetto, e del suo contenuto, in capo al ricorrente, in concorso con il Marino; e con la precisazione, peraltro, che la scena si era svolta sotto l'osservazione diretta degli operanti, appostati sul luogo.
5. Con riferimento, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello - ancora con motivazione immeritevole di censura - ha sottolineato la particolare gravità del fatto, alla luce dell'ingente quantitativo di sostanza coinvolto (52,5 chili di marijuana, suddivisi in 97 confezioni), dal quale inferire collegamenti con ampi circuiti criminali, sicuri canali di approvvigionamento ed un vasto bacino di assuntori. Il ricorrente, peraltro, è risultato gravato da precedenti specifici, con condanne a pene elevate, a dimostrazione di una elevata capacità criminale e di un sistema di vita improntato ai reati in materia di stupefacenti.
6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il igliere estensore Il Presidente o Mengo Giuli