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Ordinanza — n. 11914/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming illegal sentencing calculations in plea agreements where final penalties match the agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Claudia Barbetta and Anna Marotta inadmissible regarding their plea agreement sentencing. The defense argued that the judge incorrectly applied statutory aggravating circumstances and miscalculated the fine, yet the final penalties matched the agreed terms. The court ruled that calculation errors in plea procedures do not constitute legal grounds for cassation if the resulting sentence is not illegal.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.: In plea procedures, calculation errors in determining the agreed sentence are inadmissible on appeal if the final penalty remains legal and consistent with the parties' agreement.

Parole chiave

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plea agreement sentencing calculation errors inadmissible appeal final penalty consistency Italian criminal procedure sentencing discretion legal error threshold modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Maurizio Vigato lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 69 cod.
Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
E, tuttavia, è appena il caso di ribadire, ancora in questa occasione, che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Art. 62bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - da stimarsi complessivamente equivalenti alla aggravante di cui all'art.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
- da stimarsi complessivamente equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 81 cpv cod. pen.
Vero, inoltre, che la sentenza impugnata, nel riportare lo schema contenuto nella richiesta di applicazione della pena predisposto dal difensore non indica, per la Barbetta, il capo b) ed il relativo aumento menzionando anzi il disposto di cui all'art. 81 cpv cod.
art. 69 cod. pen
Maurizio Vigato lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani
Sez. 4, Sentenza n. 518 del 28/01/2000, Carrello
Sez. 4, Sentenza n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 1853 del 17/11/2005, PG in proc. Federico
Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella
233185; Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo
257151; Sez. 1, Sentenza n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 51736 del 12/10/2016, Lopis
263217; Sez. 5, Sentenza n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBETTA CLAUDIA nato a EBOLI il 16/06/1981 MAROTTA ANNA nato a BIELLA il 24/04/1993 avverso la sentenza del 01/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdetess--aiie.--pa4zti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'1.4.2021 il GIP di Busto Arsizio, su conforme richiesta delle parti, ha applicato a Claudia Barbetta, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata in concorso e di lesioni personali aggravate, la pena concordata di anni 1 di reclusione ed Euro 330 di multa e ad Anna Marotta, per il solo delitto di tentata rapina aggravata in concorso, la pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 330 di multa; a tale risultato è pervenuto previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta, per la Barbetta, la continuazione tra le diverse violazioni di legge; ha inoltre condannato entrambe al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile liquidate in dispositivo;

2. ricorrono per cassazione entrambe le imputate con un unico ricorso sottoscritto dal medesimo difensore Avv. Maurizio Vigato lamentando: 2.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 69 cod. pen. quanto alla Barbetta: richiama la richiesta di applicazione concordata della pena avanzata nell'interesse dell'imputata e che aveva contemplato il riconoscimento, quanto a costei, di due distinte attenuanti - quella di cui all'art. 62b1s cod. pen. e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - da stimarsi complessivamente equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. ed alla contestata recidiva e, per la Barbetta, con il cumulo giuridico con il delitto di lesioni aggravate; tanto premesso, rileva che la sentenza è frutto di erronea applicazione della legge avendo comportato la individuazione di una pena "illegale" dal momento che la aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.

è stata valutata due volte, prima per ritenere la stessa equivalente alle attenuanti e, poi, per determinare l'aumento per il reato "satellite" atteso che la medesima aggravante era stata già oggetto di giudizio di valenza; 2.2 erronea quantificazione della pena pecuniaria comminata alla Marotta: richiamata anche in tal caso la proposta di applicazione concordata della pena, rileva che la pena pecuniaria finale, conseguente alla riduzione per la scelta del rito, avrebbe dovuto essere pari ad Euro 210 di multa in luogo di quella, stabilita nella sentenza, di Euro 240 di multa.

3. I ricorsi sono inammissibili. In entrambi i casi, infatti, sia per la Barbetta che per la Marotta, la difesa assume l'erroneità della pena applicata: riporta, tuttavia, nel ricorso, il progetto sottoposto al giudice e su cui era stato acquisito il consenso del PM e che aveva contemplato: per la Barbetta, la pena finale di anni 1 di reclusione ed Euro 240 di multa; per la Marotta, la pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 240 di multa. Nessun dubbio, invero, sulla corrispondenza tra la pena concordata e quella applicata nonostante il fatto che, in dispositivo, compaia, quale pena pecuniaria,- quella di Euro 330 atteso che tale discrasia (peraltro non rilevata dalla difesa) è evidente frutto di un refuso avendo il giudice esplicitamente (cfr., in apertura di pag. 4 della sentenza) giudicato congruo il trattamento sanzionatorio indicato e concordato nella misura riportata nei termini indicati (cfr., ivi, pag. 3); in tal senso, perciò, la sentenza potrà essere oggetto di procedura di correzione dell'errore materiale che, in questa sede, non era stato dedotto.

Vero, inoltre, che la sentenza impugnata, nel riportare lo schema contenuto nella richiesta di applicazione della pena predisposto dal difensore non indica, per la Barbetta, il capo b) ed il relativo aumento menzionando anzi il disposto di cui all'art. 81 cpv cod. pen. per quanto riguarda la Marotta che, pacificamente, rispondeva del solo delitto di tentata rapina. E, tuttavia, è appena il caso di ribadire, ancora in questa occasione, che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (cfr., tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915;

Sez. 4, Sentenza n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881, secondo cui nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale; conf., ancora, Sez. 4, Sentenza n. 1853 del 17/11/2005, PG in proc.

Federico, Rv. 233185; Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, Sentenza n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 5, Sentenza n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi Cianf occa Alfr do Mantovano fo PAA ,s1,3_101-4-