Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds did not match statutory requirements for conciliation sentence appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised by the defendant did not align with the statutory limitations for challenging conciliation sentences. The defendant argued a lack of detailed reasoning, whereas the law permits appeals only for specific issues like the expression of will or legal qualification. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against conciliation sentences under Art. 444 c.p.p. are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding generic complaints about the depth of reasoning.
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a seguente ORDINANZA 1, X3L-,L) sul ricorso proposto da: PESENTI ALESSANDRO nato a MILANO il 02/04/1958 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOjdato avviso alle pFf udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Giudice del Tribunale di Milano ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose . Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il P esidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa aria Vessichelli DEPOSITATO IN CAN LERiA