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Ordinanza — n. 11910/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for failing to cite specific legal grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11910/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible because it was filed for generic lack of motivation rather than specific legal grounds. The appellant, a defendant in a case involving injuries and evasion, challenged the agreement reached under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are strictly limited to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality, excluding general criticism of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against settlement sentences under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds including the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding general complaints about motivation.

Parole chiave

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settlement sentence appeal Article 448 c.p.p. inadmissible appeal lack of motivation Cassazione ordinanza motivi di cassazione sanzioni penali censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n.
art. 444 c.p
103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE GIANCARLO nato a TARANTO il 13/07/1993 avverso la sentenza del 09/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOeto avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per i reati di lesioni ed evasione Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Dr Eduardo de Gregorio DrsajF11 rja Vessichelli DEPOSITATO IN CANCE!) ERA og