Ordinanza — n. 11909/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERI VALTER nato a TARANTO il 11/11/1964 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO" latorvi_s_Qalleparti c ;i udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO (Jur Con la sentenza impugnata ikirribunale di Taranto ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p; Ordinanza — n. 11909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERI VALTER nato a TARANTO il 11/11/1964 avverso la sentenza del 11/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO" latorvi_s_Qalleparti c ;i udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO (Jur Con la sentenza impugnata ikirribunale di Taranto ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, vizio di illogicità di motivazione.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta genericamente la mancanza di una approfondita motivazione, ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Ilresidente Dr Eduardo de Greiorio Dr.il i2essichelli ( DEPOSITA