Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft of electricity due to lack of logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft of electricity. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the Court held that factual assessment is exclusively the merit judge's domain. Consequently, the Court refused to re-examine the evidence or the sentencing discretion, ruling that the conviction was free from logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, 366, 367 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the Court of Merit, rendering appeals based on alleged logical flaws in the evaluation of proof inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO FRANCO GIUSEPPE nato a VITTORIA il 19/12/1959 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catania ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, sulla mancata qualificazione del fatto come furto tentato,sulla circostanza aggravante della violenza sulle cose, sulla mancata applicazione del'art 131 bs cp e sul trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile.
Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato in forma consumata e ad opera dell'attuale ricorrente, circa la ritenuta aggravante. Inammissibile è la censura relativa al trattamento sanzionatorio.Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Qaunto all'art 131 bis cp è necessario e sufficiente osservare che l'applicabilità alla fattispecie di furto pluriaggravato è esclusa per i limiti della pena edittale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gre orio DEPOSITATO IN C E