Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for exceeding appellate court powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Croce's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, the application of Article 131 bis of the Penal Code, and the recognition of recidivism, while the lower court had already addressed specific prior convictions. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or apply non-punishment clauses when statutory limits preclude them, thereby upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62 bis c.p.: The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual evidence or apply non-punishment clauses when statutory limits preclude them, reserving factual assessment exclusively to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE LUIGI nato a FOGGIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentandola mancata risposta al motivo di appello, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata applicazione del'art 131 bis cp, l'errato riconoscimento della recidiva reiterata.
Il ricorso è inammissibile. Le censure deel primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento lungo l'intero percorso argomentativo circa la perpetrazione del reato ad opera dell'imputato. Il secondo motivo è inammissibile, poiché non ha relazione alcuna con la sentenza impugnata, che ha dato atto che le circostanze di cui all'art 62 bis cp erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado.
Il terzo motivo non tiene conto che i limiti edittali della pena per il furto pluriaggravato impediscono l'applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Il quarto motivo non ha relazione col testo che intende censurare, poiché dalla motivazione emerge che il ricorrente è gravato da numerosi e specifici precedenti penali, che hanno giustificato l'applicazione della recidiva. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro tremila in favore della cassa ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il P sidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.s ria Vessichelli DEPOSITATO IN CAN OSI L