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Ordinanza — n. 11900/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11900/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11900/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a COSENZA il 25/07/1977 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla individuazione dell'imputa come autore del furto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11900/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla individuazione dell'imputa come autore del furto.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici imputazione di furto materiale elettrico e apparecchiature radio imposta sull'energia risarcimento per atto illecito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA MASSIMO nato a COSENZA il 25/07/1977 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla individuazione dell'imputa come autore del furto.

Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato ad opera dell'imputato, osservando che l'appartamento in cui era allocato il contatore manomesso era in uso all'attuale ricorrente.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Maria Vessichelli e DEPO