Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in denying generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Sarasini inadmissible, upholding the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The lower courts denied these circumstances because they found no positively evaluable elements in the criminal record to justify leniency. The court ruled that such a decision is not subject to cassation review as it lacks manifest illogicality and properly relied on relevant factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is free from manifest illogicality, requiring only that the judge reference decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARASINI ALESSANDRO nato a TRINO il 29/12/1974 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per delitto di furto ex ad 624 bis cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai precedenti penali e dall'assenza di ogni elemento positivamente valutabile , è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. 11 ra Vessichelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA _3.0,1