Italian Court dismisses appeal for manifest illogical reasoning on appealable peace court crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant raised grounds for manifest illogical reasoning. Although the defendant argued the lower court's reasoning was flawed, the law strictly limits appeals against peace court crimes to specific grounds like procedural errors or lack of evidence. The court ruled that citing illogical reasoning falls outside these permitted exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 39-bis D.Lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments for crimes of their jurisdiction are strictly limited to grounds listed in letters a), b), and c) of Article 606, excluding mere defects in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERO ARMANDO nato a NAPOLI il 02/04/1991 avverso la sentenza del 11/12/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Napoli in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 581 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 11.12.2019 e la difesa propone esplicitamente censure di illogicità della motivazione e sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale. Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett.
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39- bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 9. 12. 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gregorio Maria Vessichelli tC_ DEPOSITATO IN CAN LLER1A oagi,