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Ordinanza — n. 11889/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for injuries due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request for a re-evaluation of the evidence. The defendant argued that the lower court failed to prove his responsibility and incorrectly applied the justification of self-defense under Article 52 of the Penal Code. The court ruled that appellate judges cannot re-read factual findings, which remain the exclusive domain of the trial court, and noted the victim's consistent statements identifying the defendant as the aggressor.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 52 c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings made by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the trial judge.

Parole chiave

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appellate review limits factual re-evaluation self-defense justification criminal appeal inadmissibility evidence assessment aggressione fisica reati violenti vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 52 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 47589 del 04/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCHI MATTIA nato a BRESCIA il 02/01/1992 avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione sostenendo la mancata dimostrazione della responsabilità dell'imputato e la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art 52 cp.

Il ricorso è inammissibile. Le censure, infatti, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede con riguardo all'intero compendio probatorio. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la responsabilità del giudicabile ponendo in luce le concordi dichiarazioni delle persone offese, che lo avevano riconosciuto come autore dell'aggressione.

La cnsura inerente la mancata applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa non si confronta con la giustificazione adeguata e corretta esibita nel percorso argomentativo confezionato dai Giudici del merito, che hanno posto in rilievo come l'imputato fosse stato l'iniziatore della condotta violenta nei confronti delle persone offese. (Sez. 5 , Sentenza n. 47589 del 04/10/2019 Ud. (dep. 22/11/2019) Rv. 277154 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente Dr Eduardo de Gregorio Dr ssa Man V /ssichelli DEPOSITATO IN CANC