Italian Court dismisses appeal against sentencing as it falls within judge's discretionary power under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's re-evaluation of the sentence fell within the judge's discretionary authority. The appellant argued for a new assessment of the penalty's congruity, but the court found no logical flaw in the reasoning regarding aggravating and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment is a matter of judicial discretion, making appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible unless the reasoning is illogical or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU ALBAN nato il 08/05/1985 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 624 bis cp, rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
La Corte, infatti, ha rideterminato la pena w e sul punto va osservato che che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Il ricorso,che presenta doglianze caratterizzate da genericità assoluta, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa,rf.ria Vessichelli 27, k/1 DEPOSITATO IN CAN