Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to violation of novum rule and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised new arguments regarding sentencing logic for the first time at this stage. The defense had previously failed to contest the responsibility findings during the appellate trial, violating the prohibition against novum. Consequently, the court upheld the appellate court's discretionary sentencing decision as logical and compliant with statutory principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: New arguments raised for the first time in cassation regarding sentencing logic are inadmissible due to violation of the novum rule, while discretionary sentencing evaluations remain within the merit court's authority unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU CONSTANTIN nato il 02/12/1982 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato, rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità e dolendosi per il trattamento sanzionatorio eccessivo e per il mancato riconoscimento delle generiche.
Il ricorso è inammissibile. Le censure di vizio della motivazione sono porposte per la prima volta in questa sede in quanto nel giudizio di appello la difesa non si è doluta quanto all'affermazione di responsabilità e richiedono accertamenti in fatto, pertanto sono inammissibili per violazione del divieto del novum in Cassazione. Infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento al comportamento successivo tenuto dal ricorrente, che lo ha portato di nuovo in carecre ricavandone un coerente giudizio circa la personalità negativa dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drss Maria