Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11886/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against suspended sentence denial due to lack of legal connection and discretionary balance review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the denial of a suspended sentence and the balancing of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued for a new assessment of the prior record and the equivalence of factors, but the court found no legal connection to the first ground and deemed the second ground unreviewable as it involved the trial court's discretionary judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals lacking a direct connection to the merits' reasoning or challenging discretionary balancing of circumstances without arbitrariness are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspended sentence denial prior criminal record discretionary balancing inadmissible appeal procedural connection aggravamento della pena attenuazione della pena formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO AGOSTINO nato il 07/04/1982 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha rideterminato la pena e confermato nel resto la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge per la mancata concessione per la seconda volta della pena sospesa e manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile poiché non ha relazione con la corretta motivazione resa sul punto della sospensione condizionale della pena. I Giudici del merito, infatti, hanno negato il beneficio, argomentando circa l'impossibilità di formulare una prognosi positiva sulla condotta futura dell'imputato a causa del precedente penale, riportato nel quinquennio, valutato come causa ostativa ex art 133 cp e sul punto il ricorrente si limita genericamente a proporre una diversa, opinabile, considerazione del precedente penale gravante sull'imputato, oltre che la sua lontananza nel tempo.

Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha valutato il precedente i nfraq ui nquen na le. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il P esidente Dr Eduardo de Gre orio DrssTr4a Vesichelli DEPOSITATO IN