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Ordinanza — n. 11881/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, citing exclusive power of trial court on fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court violated the law regarding the theft conviction. The defendant argued for a re-evaluation of the evidence, but the court maintained that factual assessment is exclusively reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual findings made by the trial judge, as such assessment is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility exclusive power of trial court factual findings review theft conviction upheld separation of powers appellate altri capi d'accusa cause penali commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA NICO nato a MILANO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta fattispecie del delitto e motivazione illogica.

Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato in forma consumata. Resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Mt9a Vessichelli E L DEPOSITA