Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The defendant argued for leniency, but the trial judges based their decision on prior criminal precedents and found no positive factual elements to support the request. The court ruled that such refusals are unreviewable in cassation if the reasoning is free from manifest illogic, even if not all favorable arguments were explicitly weighed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is unreviewable in cassation if the lower court's reasoning is free from manifest illogic, requiring only that the judge reference decisive elements rather than all deduced facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANDREA nato a MILANO il 26/09/1993 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il delitto di furto pluriaggravato. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai precedenti penali e dall'assenza di ogni elemento positivamente valutabile , è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. M essichelli DEPOSITATO IN CA LL2E0RIAzz o