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Ordinanza — n. 11877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for alleged violation of law regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court violated the law by evaluating evidence. The defendant argued that photographic evidence proved guilt, while the prosecution maintained the conviction was legally sound. The court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual findings, reserving such discretion exclusively for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 612 c.p.: The appellate court lacks the power to re-evaluate factual findings established by the trial court, and mere disagreement with the assessment of evidence does not constitute a violation of law.

Parole chiave

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appellate review limits factual evaluation exclusivity criminal appeal inadmissibility evidence assessment standard manifest illogicality defense minaccia non comprovata documenti attendibili verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 612 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO LUIGI nato a SERRAMANNA il 07/06/1957 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 612/2 cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione all'art 612 cp.

Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei risultati di prova, come in sostanza dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, che sarebbe dubitabile per la produzione di documentazione fotografica prodotta dalla difesa. Resta, dunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - come proposto nell'impugnazione in esame - attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo d Gregorio Drssa4ia Vessichelli `-(e- aH DEPOSITATO IN C EL