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Ordinanza — n. 11875/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence and judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was legally sound. The defendant argued for leniency, but the appellate court denied it based on a lack of positive factual elements and reliance on prior criminal records. The supreme court upheld this decision, affirming that judges need not consider every favorable argument if they base their reasoning on decisive factors without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation if the lower court's reasoning is free from manifest illogic, even when not all favorable elements are explicitly weighed, provided the decision rests on decisive factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility judicial discretion sentencing positive factual elements manifest illogic standard ritiro della querela penale attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTE FELIX nato il 02/04/1987 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per più delitti di furti pluriaggravati Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento i Giudici di merito ai precedenti penali e dall'assenza di ogni elemento positivamente valutabile, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gr orio •A Dr. M' DEPOSITATO