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Ordinanza — n. 11874/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding provocation mitigation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court failed to recognize the mitigation of provocation, but merely repeated arguments already rejected in previous proceedings without addressing the specific reasoning on the adequacy of the provocation. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating arguments already discussed and rejected by the court of appeal without providing new, distinct grounds for the alleged violation.

Parole chiave

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lack of specificity mitigation of provocation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure repetition of arguments procedural admissibility judicial review violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASONE THOMAS nato a MILANO il 16/05/1974 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per i delitti di lesioni con arma da taglio. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con unico motivo, illogicità della motivazione e violazione dell'ad 62 n 2 cp in relazione al mancato riconoscimento dell' attenuante della provocazione..

Il ricorso è inammissibile. 1.111 primo motivo di ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le argomentazioni già sviluppate nei gradi di merito, senza tener conto della motivazione resa sul tema della mancata ravvisabilità dell'adeguatezza tra l'ipotizzata ingiustizia del fatto e la reazione dell'imputato, caratterizzata da condotte definite brutali e culminate con l'uso di un coltello col quale il ricorrente inferse serie lesioni alla persona offesa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ssa Ì ria Vessichelli DEPOSITATO I NCEL