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Ordinanza — n. 11873/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new facts and lack of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate evidence for the necessity defense. The defendant argued the lower court failed to apply Article 131 bis of the Penal Code due to poverty, but the Court held that factual re-valuation is exclusively the trial court's power. Consequently, the appeal was dismissed because the new grounds for non-punibility were not raised before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 609/2 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or introduce new grounds for non-punibility not previously raised in the appeal, reserving such assessments to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal necessity defense factual re-evaluation Article 131 bis penal code Italy court of cassation stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 609/2 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU EDUARD CLAUDIU nato il 01/03/1985 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha rideterminato la pena inflitta dalla pronunzia di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato riconoscimento dello stato di necessità e col secondo la mancata applicazione dell'art 131 bis cp.

Il ricorso è inammissibile. Le censure presenti nel primo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'assenza degli elementi in fatto idonei a configurare la causa di giustificazione dello stato di necessità, citando correttamente la giurisprudenza di questa Corte - condivisa dal Collegio - formatasi sulla condizione di indigenza, ritenuta da sola non adeguata a configurarla.

Il secondo motivo è proposto in violazione del divieto di motivi nuovi in Cassazione ex art 609/2 cpp poiché dall'incontestata sintesi dei motivi di appello emerge che analoga doglianza non era stata sottoposta al Giudice di secondo grado. In proposito si deve ribadire il principio, costantemente affermato da questa Corte, per il quale i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione che postulino accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito.

Nella fattispecie in esame la doglianza proposta implicherebbe un accertamento in fatto circa l'applicabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il I:41.2021 - Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio DEPOSITATO IN C LLERIAssa M Ve