Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments consisted of general legal assertions without identifying the specific factual elements or reasoning in the lower court's decision that formed the basis of the criticism. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact points of the decision under review and the factual elements supporting the grievances; generic complaints lacking specific factual anchors are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMOIO OTELLO nato a CATANZARO il 18/01/1972 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato, ritenendo le attenuanti generiche già riconosciute equivalenti anche alla recidiva. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo all'art 129 cpp.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata,riguardante il tema della stessa responsabilità dell'imputato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto delle ragioni della decisione di conferma della responsabilità dell'imputato .
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.s a aria Vessichelli L ) DEPOSITATO IN C ,ELLER