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Ordinanza — n. 11870/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify factual grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity of grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely asserted general legal errors without identifying the specific factual elements or logical flaws in the lower court's reasoning regarding aggravated theft. Consequently, the court could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements underlying the criticism; generic assertions without reference to the specific reasoning of the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of grounds Code of Criminal Procedure factual elements supervisory power ricorso di annullamento diritto di ottenere una decisione lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGLISANI MARCO nato a TORINO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto aggravato. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della legge penale e la carenza di motivazione riguardo all'art 129 cpp.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica in alcun modo gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato chiaramente conto del comportamento violento tenuto dall'imputato che ha cagionate lesioni gravi alla persona offesa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, che in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, stimasi equo determinare in tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il rèsidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ssp \ ria Vessichelli ) i DEPOSITATO IN CAN ERLA ogo.