Italian Supreme Court dismisses appeal for trademark infringement, ruling fact-finding is exclusive to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to verify trademark registration and validity. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's liability for trademark infringement under Article 473 of the Penal Code. The court ruled that assessing factual evidence and applying different valuation criteria is exclusively the province of the trial court, not the court of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of appeal lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as such functions are reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO MAURIZIO nato a LA SPEZIA il 16/07/1981 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 473 cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione per la mancata verifica della registrazione e validità dei marchi.
Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei risultati di prova, come in sostanza dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, alla pagina 8 del testo par 6.3, con particolare riguardo alla doglianza qui riproposta dalla difesa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Mari Vessichelli DEPOSITATO 1M