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Ordinanza — n. 11867/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming appellate court improperly reclassified crime facts as attempted offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendants' claim that the Court of Appeal violated the law by reclassifying the crime as attempted. The defendants argued for a new evaluation of the evidence, but the Court held that factual assessment is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617 bis cod. pen.; Art. 56, 617 bis cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual findings made by the Court of Appeal, as such assessment is reserved exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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attempted crime reclassification Court of Cassation powers factual assessment exclusivity appellate review limits evidence evaluation standards abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata diritto all'antenna

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 617 bis cod. pen.
Art. 617 bis cod. pen.
La sentenza appare del resto, conforme al principio affermato da questa Corte secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 617 bis cod.
art. 617 bis cod. pen
La sentenza appare del resto, conforme al principio affermato da questa Corte secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAVACCA MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/10/1948 GIAMMARRUSTO NUNZIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/10/1948 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per i delitti cui agli artt 56 617 quinquies e 623 cp, riqualificando il fatto ai sensi dell'art 56,617 bis cp.

Avverso il provvedimento gli imputati hanno proposto ricorso tramite il comune difensore, che con unico atto ha lamentato vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta fattispecie del delitto tentato. Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato. Resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

La sentenza appare del resto, conforme al principio affermato da questa Corte secondo il quale integra il reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. l'installazione presso la propria abitazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, anche se gli apparecchi installati, non abbiano funzionato o non siano stati attivati, in quanto l'art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene. (Sez. 5, Sentenza n. 37557 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/09/2015 ) Rv. 265789 - 01 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente -\ Dr Eduardo de Gregorio Drssa Mpr,ia_Vessichel