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Ordinanza — n. 11866/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11866/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMANTI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 28/06/1976 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta presenza dell'elemento psicologico del delitto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici risarcimento per atto illecito sottrazione di energia diritto al risarcimento danni imputazione di furto altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMANTI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 28/06/1976 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, ha confermato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta presenza dell'elemento psicologico del delitto.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, che ha individuato la sussistenza del dolo nel consapevole abuso della fornitura di energia elettrica da parte dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di appiglio concreto alla motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ss,Maria Vessichelli ( ‘,) DEPOSITATO IN C CELLER1A 3 Ìtt, i R 2021 o