Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11863/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft aggravated by public exposure when surveillance exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11863/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The defendant argued that the presence of a video surveillance system should exclude the aggravating circumstance of exposing the stolen item to public view. The court rejected this, ruling that standard surveillance merely aids identification and does not effectively prevent the crime's completion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.; The aggravating circumstance of exposing the stolen item to public view is not excluded by the mere existence of a video surveillance system, which serves only to aid subsequent identification rather than guaranteeing the immediate prevention of the criminal act.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft public exposure video surveillance criminal procedure code inadmissible appeal burden of proof prevention of crime circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020
(Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 Ud.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF MOUHAMED nato il 16/08/1992 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, ha confermato la pronunzia di primo pe_ grado di condanna allahnelidi giustizia nei confronti dell'imputato con riferimento al delitto di furto aggravato ex art 625 n 7 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280157.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduar