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Ordinanza — n. 11862/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11862/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADHB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena appariva congrua in relazione all'elevato numero di condanne per delitti contri il patrimonio già subite dall'imputato. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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gravità della pena riesame dell'entità pena sanzione penale adeguamento della pena formazione di una pena complessiva attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADHB SLIMANE nato il 05/07/1979 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 495 cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di illogicità e mancanza della motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

La Corte, infatti, ha evidenziato che la pena appariva congrua in relazione all'elevato numero di condanne per delitti contri il patrimonio già subite dall'imputato. Va, infine, sottolineato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drss ria Vessichelli 2 ÌV DEPOSITATO IN CAN! LE MA ogg