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Ordinanza — n. 11860/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated threat conviction citing lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the application of non-prosecution causes and sentencing excessiveness. The defendant argued for specific statutory protections under Articles 131 bis and 62 bis of the Penal Code, while the lower court emphasized the defendant's prior criminal record and the aggravating factor of weapon use. The Supreme Court ruled that general sentencing discretion and the lack of a manifestly illogical denial of generic mitigating circumstances preclude cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals challenging the application of non-prosecution causes or the proportionality of the sentence are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or if the defendant fails to demonstrate a specific violation of the cited statutory provisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-prosecution cause application sentencing proportionality review generic mitigating circumstances aggravated threat conviction sanzione penale minaccia nel diritto penale reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 - Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 - Giovane
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSIO SALVATORE nato a BRESCIA il 24/06/1972 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per i reati di minaccia aggravata dall'uso di arma. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione, violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp; si duole, inoltre, del mancato riconoscimento dell'art 62 bis cp e dell'eccessività della pena.

Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi peccano per genericità estrinseca, poiché non tengono conto della motivazione resa quanto all'affermazione di responsabilità e sul punto della richiesta ex art 131 bis cp riguardo alla quale la Corte territoriale ha sottolineato la gravità della condotta in relazione all'uso dell'arma che ha caratterizzato la minaccia. Gli altri motivi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. Infatti, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente motivato basandosi sui numerosissimi precedenti penali gravanti sull'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr,esidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Mfta V ssichelli DEPOS