Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of specific argumentation regarding the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Pellicia inadmissible due to a lack of specific argumentation. The defendant argued against his conviction for the crime in Article 497 ter of the Penal Code, but merely repeated arguments already refuted in the lower court's decision. The court ruled that the appeal was generic because it failed to demonstrate a specific correlation between the contested reasoning and the grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. f) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, failing to specify the grounds of the decision being attacked and showing how they contradict the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICCIA GIACOMO nato a BOLLATE il 01/09/1977 avverso la sentenza del 10/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado di condannato dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 497 ter cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, lamentando manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) c.p.p e violazione della norma incrimininatrice speciale. Il ricorso è inammissibile in quanto generico per difetto di specificità "estrinseca", mancando nel caso in esame l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568;
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). La difesa, infatti, si limita a ripetere le argomentazioni gà svolte nella fase di merito, che sono state adeguatamente confutate nella sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. aria essichelli DEPOSITATO IN Ci‘ ELLERI