Ordinanza — n. 11800/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Gabrielli Elvis, nato a Brescia il 22/11/1969 2.Rizzi Franco, nato a Vescovato il 26/8/1948 avverso la sentenza del 26/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, comuni ai ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di esclusione della recidiva e di aumento della pena, per effetto della sua applicazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11800/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Gabrielli Elvis, nato a Brescia il 22/11/1969 2.Rizzi Franco, nato a Vescovato il 26/8/1948 avverso la sentenza del 26/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, comuni ai ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di esclusione della recidiva e di aumento della pena, per effetto della sua applicazione;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Gabrielli Elvis, nato a Brescia il 22/11/1969 2.Rizzi Franco, nato a Vescovato il 26/8/1948 avverso la sentenza del 26/5/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi, comuni ai ricorrenti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul punto del diniego di esclusione della recidiva e di aumento della pena, per effetto della sua applicazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. • 4 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere ensore Il Pres ente Emilia Anna ,Gior Giorgi Fidelbo DETrY;.,`":•ìTO IN CANC