Ordinanza — n. 11797/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE PATRIZIA nato a BOLOGNA il 26/10/1976 avverso la sentenza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla ricostruzione dei fatti, risultante dagli atti di p.g. e dalle dichiarazioni di Greco Franca, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11797/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla ricostruzione dei fatti, risultante dagli atti di p.g. e dalle dichiarazioni di Greco Franca, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERIALE PATRIZIA nato a BOLOGNA il 26/10/1976 avverso la sentenza del 12/01/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia vizi di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla ricostruzione dei fatti, risultante dagli atti di p.g. e dalle dichiarazioni di Greco Franca, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputata che, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il PrI - idente Anna Cri / Gior Fidelbo V i rst r1,