Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already decided merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the contested grounds regarding sentencing were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court. The appellant argued for a different treatment of the punitive aspect, but the judges of the first instance had already correctly addressed the existence of recidivism, the equivalence of mitigating circumstances, and the appropriateness of the minimum statutory penalty. Consequently, the court ruled that no new legal assessment was necessary, leading to the rejection of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When appeal grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance, the appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DAMIANO nato a CERIGNOLA il 22/06/1977 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; rilevato che i motivi di ricorso, relativi solo al trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla ritenuta sussistenza della recidiva contestata in base alla natura dei precedenti penali e all'epoca di commissione degli stessi, sulla immodificabilità del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva e sulla congruità della pena, determinata nel minimo edittale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PP iden