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Ordinanza — n. 11794/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and infounded, citing established jurisprudence on recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the recognition of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court. The decision rests on the principle that appeals must provide new, specific legal grounds rather than re-litigating facts already decided with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repetitive arguments recidivism assessment generic mitigating circumstances inadmissible appeal court costs liability Corte di Cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMAT ES SAID nato il 19/01/1976 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; rilevato che i motivi di ricorso sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6 sulla sussistenza della recidiva contestata - reiterata, specifica e infraquinquennale - in base alla natura dei precedenti penali e all'epoca di commissione degli stessi); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 6-7 per il rilievo assorbente attribuito alle gravi e spregiudicate modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere e nsore Il Presidente Anna Crisc Giorgi Fidelbo EP05.3T4T0 PI C. 9-LERIA oggi, 3 : I