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Ordinanza — n. 11793/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, citing established precedent on sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the court found the complaint generic and unsupported. The decision relied on the established principle that judges need only reference decisive elements in their reasoning, which was satisfied by the cited prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as the judge's reference to decisive elements suffices for motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint manifestly unfounded generic mitigating circumstances judicial motivation prior criminal record court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANGELO nato a GROTTAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4-5 per il rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali, anche specifici e recenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il P e idente Anna CrisGlolo Giorgi Fidelbo DEPOSITATO IN oggi, , 3