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Ordinanza — n. 11792/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARIELLO PIETRO nato a TARANTO il 04/03/1992 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla affermazione di responsabilità, sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai precedenti, ritenuti espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato, confermata anche da condanne successive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla affermazione di responsabilità, sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai precedenti, ritenuti espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato, confermata anche da condanne successive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute sospensione dell'ordine espulsione motivi soggettivi successivi alla fuga motivo rilevante d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
1-2 sulla affermazione di responsabilità, sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARIELLO PIETRO nato a TARANTO il 04/03/1992 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla affermazione di responsabilità, sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai precedenti, ritenuti espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato, confermata anche da condanne successive); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il P/ e idente Anna Crisc Giorgo Fidelbo OPP09),TATO j :12R 2