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Ordinanza — n. 11791/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for tax evasion, arguing against specific defenses and recidivism. The court rejected these claims, ruling that the appellant's arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments tax evasion liability recidivism exclusion procedural costs award recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il comportamento abituale ai sensi del terzo comma di detta norma, pg.
art. 131-bis cod. pen
3 sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il comportamento abituale ai sensi del terzo comma di detta norma, pg.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCHERI SALVATORE nato a PALERMO il 29/03/1977 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla affermazione di responsabilità, pag. 3 sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ostandovi il comportamento abituale ai sensi del terzo comma di detta norma, pg. 4 sulla sussistenza della recidiva contestata, giustificata dai due precedenti specifici e ravvicinati e dai numerosi precedenti per altri reati, espressivi di una ricaduta non occasionale nel reato e di maggiore pericolosità); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PT sidente Anna 'scuoto GiordK, Fidelbo 13 -ITATO IN oggi, I