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Ordinanza — n. 11790/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability for resistance and insult as arguments were already properly examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11790/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for resistance and insult, arguing against the application of non-prosecution grounds and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the arguments merely repeated issues already thoroughly analyzed and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible when the contested grounds are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal arguments, and that the denial of general mitigating circumstances is valid when no positive elements favor the accused are present.

Parole chiave

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criminal liability resistance insult appeal inadmissibility Cassazione non-prosecution ground Art 131-bis general mitigating circumstances denial repetition of examined issues attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
3 sulla affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3 sulla affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISIBOR EUSTACE nato il 18/03/1990 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e oltraggio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 sulla affermazione di responsabilità e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in base alle modalità della condotta); rilevato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag.3 con riferimento alla mancanza di elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato, gravato da un precedente penale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pre idente Anna Crisi, Giorgi Fidelbo D05,ITAITO IN C