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Ordinanza — n. 11789/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as admissibility issues prevent substantive review of resistance charge facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the driver's identification in the resistance charge was flawed. The court rejected this, noting that such arguments merely seek an alternative reading of facts already properly evaluated by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined by the court of first instance without presenting new legal issues or substantive challenges to the factual findings.

Parole chiave

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inadmissibility cassation appeal resistance charge procedural vices factual re-evaluation verosimiglianza della persecuzione identificazione credibile dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA GIOVANNI nato a CASERTA il 10/10/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, sollecitano una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 relativamente alla certa identificazione del conducente per la breve distanza tra le autovetture da parte degli operanti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliep estensore Il P idente Anna scuolo Giorgi Fidelbo 11-E0SITATO IN CPJ TA 7 n , og