Cassation court dismisses appeal for resistance crime as admissibility issues and merit already reviewed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the resistance charge was incorrect, claiming it misinterpreted facts and evidence. The court rejected these claims, noting they were merely formal denunciations of motivation defects that actually sought an alternative reading of facts already thoroughly examined and dismissed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they merely reproduce grounds already adequately examined and rejected by the court of first instance, or when they formally allege motivation defects while actually soliciting a reinterpretation of facts and evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI SILVIA nato a SEREGNO il 20/01/1987 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente denunciano vizi di motivazione, in realtà, sollecitano una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 8 relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato- spintonamento dell'operante per ostacolarne l'accesso all'alloggio, abusivamente occupato- e al trattamento sanzionatorio, determinato avendo riguardo anche al contesto in cui la condotta fu posta in essere); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere stensore Il Psidente Anna Cri olo Giorjiib Fid