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Ordinanza — n. 11787/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11787/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARI NICOLANGELO nato a BARI il 08/11/1983 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché non dedotti in appello, essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio; considerato, peraltro, che i motivi sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione di censure, non argomentate, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARI NICOLANGELO nato a BARI il 08/11/1983 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché non dedotti in appello, essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio; considerato, peraltro, che i motivi sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione di censure, non argomentate, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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esenzione dalla pena sanzioni pecuniarie aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZARI NICOLANGELO nato a BARI il 08/11/1983 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché non dedotti in appello, essendo l'appello limitato al trattamento sanzionatorio; considerato, peraltro, che i motivi sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione di censure, non argomentate, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr dente Anna C#fscuolo Giorg idelbo 'TATO i N