Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11786/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11786/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11786/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDYKHAN LAMIN nato il 13/03/1997 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 ove si esclude l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale e la sussistenza, anche putativa, dell'esimente invocata, non essendo la reazione violenta correlata ad un arresto illegittimo, ma alla sola richiesta di esibire i documenti); rilevato che anche i motivi, che contestano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e logica motivazione resa (v. pag. 7 e 8 per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, alle lesioni arrecate a due operanti e alla mancanza di elementi positivamente valutabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 6-7 ove si esclude l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale e la sussistenza, anche putativa, dell'esimente invocata, non essendo la reazione violenta correlata ad un arresto illegittimo, ma alla sola richiesta di esibire i documenti); rilevato che anche i motivi, che contestano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e logica motivazione resa (v. pag. 7 e 8 per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, alle lesioni arrecate a due operanti e alla mancanza di elementi positivamente valutabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impedimento di un atto dell'autorità motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione reati contro la pubblica autorità ricusazione del pubblico ministero permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDYKHAN LAMIN nato il 13/03/1997 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza, non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà propongono una lettura alternativa dei fatti e delle prove; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 ove si esclude l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale e la sussistenza, anche putativa, dell'esimente invocata, non essendo la reazione violenta correlata ad un arresto illegittimo, ma alla sola richiesta di esibire i documenti); rilevato che anche i motivi, che contestano la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua e logica motivazione resa (v. pag. 7 e 8 per il rilievo attribuito alle modalità della condotta, alle lesioni arrecate a due operanti e alla mancanza di elementi positivamente valutabili); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pre idente Giortiibl Fidelbo ;',