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Ordinanza — n. 11783/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal as it lacks specific factual arguments to overturn the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed entirely generic, consisting merely of uncited criticisms without specific factual evidence or detailed reasoning. Consequently, the court rejected the request to overturn the lower court's judgment due to the lack of substantive merit in the grounds presented.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the grounds are merely generic enumerations of errors without specific factual evidence or detailed argumentation demonstrating incongruities or deficiencies in the original decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal lack of factual evidence Italian criminal procedure court costs and fine perizia psichiatrica insufficiente menomazione psichica incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHRIFA ABDOU EL GANI nato a LEGNAGO il 14/05/1996 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso sono del tutto generici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione, non argomentata, di censure, senza indicare in alcun modo circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato e senza specificare incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Pr sidente Anna Cri uolo Gior Fidelbo D7. : I ;TATO IN CA, oggi